L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Visite). - 1. Le navi da passeggeri battenti bandiera italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al comma 3, alle seguenti visite:

  • a)una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
  • b)una visita periodica ogni dodici mesi;
  • c)visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3. 3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo. 4. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».

Testo vigente dal 8 giugno 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43~art8 · fonte del testo

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