All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  • b)al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
  • c)il comma 4 e' abrogato;
  • d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».

Testo vigente dal 8 giugno 2020

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43~art6 · fonte del testo