Art. 6 — Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
All'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole «L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
- b)al comma 3, le parole «, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005» sono soppresse;
- c)il comma 4 e' abrogato;
- d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.».
Testo vigente dal 8 giugno 2020
