Art. 10 — Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
[1]All'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il titolo, sono inserite le seguenti parole: «Sezione A Ai fini della presente sezione A, i riferimenti alle regole della convenzione SOLAS si intendono fatti a tali regole cosi' come applicate ai sensi della SOLAS 90.»;
- b)al punto 1, le parole: «le navi ro/ro da passeggeri di cui all'articolo 2.1, devono rispettare i requisiti del presente allegato» sono sostituite dalle seguenti: «, devono essere rispettati i requisiti della presente sezione»;
- c)dopo il punto 4, e' inserita la seguente sezione: «Sezione B I requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 devono essere rispettati. Tuttavia, in deroga alla regola II-1/B/6.2.3 della SOLAS 2020, l'indice di compartimentazione richiesto R deve essere determinato come segue:
[2]Persone a bordo (N)
[3]Indice di compartimentazione (R)
[4]N < 1 000
[5]R = 0,000088 * N + 0,7488
[6]1 000 ≤ N ≤ 1 350
[7]R = 0,0369 * ln (N + 89,048) + 0,579 in cui: N = Numero totale di persone a bordo.»;
- d)le parole: «ente tecnico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «organismo riconosciuto»;
- e)all'appendice, punto 6.1, le parole: «per le navi straniere e l'ente tecnico della nave per le navi italiane» sono soppresse.
Testo vigente dal 29 novembre 2024
