Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 1:
- 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996", sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi";
- 2)al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento", sono inserite le seguenti: ", cosi' come incrementata ai sensi del comma 1,";
- b)nell'articolo 5:
- 1)al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo 1, comma 4";
- 2)al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito" sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,";
- 3)i commi 3 e 4 sono soppressi;
- 4)al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 ottobre 2001, n. 383
1La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo 2 sono soppresse, salvo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lettere a) e b).
Testo vigente dal 25 ottobre 2001
