Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante disposizioni per la determinazione di talune plusvalenze, le parole: "ma non riscossi;" sono sostituite dalle seguenti: "ma non riscossi,";
  • b)nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, la parola: "avenuto" e' sostituita dalla seguente: "avvenuto";
  • c)nell'articolo 7, concernente l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio:
  • 1)al comma 5, secondo periodo, le parole: "a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale" sono soppresse;
  • 2)al comma 7, secondo periodo, le parole: "per le quali sia' stata" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali sia stata"; nel medesimo periodo le parole: "del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
  • d)nell'articolo 14, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi:
  • 1)nel comma 4, dopo le parole: "si applicano alle" sono inserite le seguenti: "plusvalenze,";
  • 2)nel comma 5, le parole: "del 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 1986";
  • 3)nel comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "degli altri commi del predetto articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11";
  • e)all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:
  • 1)nel comma 1, le parole: "nonche' per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui l'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3";
  • 2)nel comma 5, le parole: "dei commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 1 a 4";
  • 3)nel comma 6, primo periodo, le parole: "n. 83" sono sostituite dalle seguenti: "n. 84"; Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante disposizioni per la determinazione dei redditi di capitale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "od affidati in gestione, qualora" sono sostituite dalle seguenti: "od affidati in gestione. Qualora";
  • b)nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, concernente le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e". Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, come sostituito all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:
  • 1)nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "dell'anticipato rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "dell'anticipato rimborso";
  • 2)nel comma 2, primo periodo, le parole: "dai depositi" sono sostituite dalle seguenti: "di depositi";
  • 3)nel comma 4, quarto periodo, le parole: "a societa' in nome collettivo." sono sostituite dalle seguenti: "a societa' in nome collettivo,";
  • b)nella lettera f) del comma 3 dl'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le parole: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), cbis) e cter) del testo unico delle imposte sui redditi" sono sostituite dalla seguenti: "i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi". Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e di conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, le parole: "e' disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere c) e cbis), e 82 del predetto testo unico";
  • b)nell'articolo 6, comma 2, lettera a), concernente il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa', dopo le parole: "concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461". Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
  • b)nell'articolo 3, comma 3, le parole: "lettere d), e), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e)"; nello stesso articolo, comma 6, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
  • c)nell'articolo 4, comma 2, le parole: "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "ivi indicati";
  • d)negli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, le parole: "di cui all'art. 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1".

Testo vigente dal 30 giugno 1998

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