Art. 2 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
All'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;
- c)al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
- d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;
- e)al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
