Art. 3 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
All'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
