Art. 14 — Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
  • c)al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».

Testo vigente dal 4 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42~art14 · fonte del testo

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