Art. 5 — Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
- 2)al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;
- 3)dopo il punto 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- a)almeno un fonometro di classe 1;
- b)microfoni in campo libero;
- c)calibratore acustico di classe 1;
- d)stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).»;
- 4)il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a)qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
- b)aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.». All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
- 2)il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;
- 3)al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
