Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • a)da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;
  • b)da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
  • c)da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;
  • d)da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;
  • e)da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;
  • f)da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
  • g)da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;
  • h)da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;
  • i)da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;
  • l)da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;
  • m)da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29. In caso di violazioni di particolare gravita' delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore e' rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo puo' essere definitivamente ritirato.

Testo vigente dal 19 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40~art33 · fonte del testo

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