Art. 7 — Delimitazione piste da fondo e altre piste
Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
- a)lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
- b)lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficolta' della pista e puo' essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura e' realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili. La palinatura puo' essere omessa:
- a)nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
- b)nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
- c)nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.
Testo vigente dal 19 marzo 2021
