Art. 22 — Stazionamento
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
Testo vigente dal 19 marzo 2021
