Art. 12 — Manutenzione delle piste
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. Qualora la pista presenti ((, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida)), il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonche' presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti ((dalle condizioni di innevamento)) del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo ((atipico)) non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
