Art. 16 — Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Testo vigente dal 19 marzo 2021
