Art. 31 — Accertamenti alcolemici e tossicologici

E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Testo vigente dal 19 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40~art31 · fonte del testo

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