Codice della protezione civile

Art. 26 codice della protezione civile

[1]Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

[2]1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati ((Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile)). ((2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria.)) 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Testo vigente dal 27 febbraio 2020

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2018 al 27 febbraio 2020. 50 parole tolte, 133 parole aggiunte.

… di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati tolto: e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione aggiunto: Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi tolto: nei limiti delle risorse disponibili aggiunto: entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Con l'ordinanza di cui al tolto: presente articolo il soggetto gia' titolare della contabilita' speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, puo' essere autorizzato aggiunto: comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della tolto: medesima contabilita' in qualita' di autorita' ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 aggiunto: contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria. 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art26 · fonte del testo

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