Art. 16 — Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in regime ordinario» sono soppresse;
- b)al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la periodicita' delle ispezioni» sono soppresse.
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
