Codice della protezione civile

Art. 2 codice della protezione civile

[1]Attivita' di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

[2]1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

  • a)l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
  • b)la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
  • c)la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
  • d)l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
  • e)la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
  • f)l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla pianificazione di protezione civile;
  • g)la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile ((, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile));
  • h)le attivita' di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
  • i)le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti. 5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
  • a)la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione;
  • b)la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa attuazione;
  • c)l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
  • d)le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile di cui all'articolo 22. 6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita' di informazione alla popolazione. 7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e ((paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e)) dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Testo vigente dal 27 febbraio 2020

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2018 al 27 febbraio 2020. 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

… nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civileaggiunto: , che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile;

… private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali aggiunto: e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art2 · fonte del testo

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