((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:

  • a)pesca in aree marine protette;
  • b)pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
  • c)quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati.)) ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.)) ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 2019 al 29 maggio 2026. 973 parole tolte, 157 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: 1.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolto: viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, aggiunto: svolge attivita' di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. tolto: I predetti importi sono aumentati fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, letterea),b),c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius) A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo aggiunto: La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:

aggiunto: a) pesca in aree marine protette;

aggiunto: b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;

aggiunto: c) quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolto: viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), aggiunto: detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. tolto: 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolto: viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

tolto: a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

tolto: b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

tolto: c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

tolto: d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius) Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, ne' e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca. E' aggiunto: pesca direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 2 aggiunto: 1.000 euro a 6.000 euro tolto: chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

tolto: a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

tolto: b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

tolto: a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

tolto: b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

tolto: c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro. 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittimaaggiunto: . La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4~art11 · fonte del testo

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