Art. 13-sexies — Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita', nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Testo vigente dal 29 maggio 2026
