All'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)prima del primo comma e' inserito il seguente: "Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0 a) e dbis); dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.";
  • b)nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono soppresse;
  • c)nel secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.";
  • d)nel terzo comma, primo periodo, le parole: "sette ispettori eletti dagli ispettori stessi" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti eletti dagli esperti stessi"; nello stesso comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.";
  • e)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
  • a)sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programinazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
  • b)riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
  • c)esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
  • d)formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;
  • e)propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.";
  • f)nel quinto comma:
  • 1)al secondo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse; nello stesso periodo, le parole: "al servizio stesso" sono sostituite dalle seguenti: "alle rispettive sezioni";
  • 2)nel terzo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse;
  • g)nel sesto comma, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";
  • h)nel settimo comma, le parole: "agli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "agli esperti appartenenti alla prima sezione";
  • i)dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente: "Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.".

Testo vigente dal 16 ottobre 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-05;361~art3 · fonte del testo

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