Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 25 giugno 2008
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 25 giugno 2008
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11 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2002 al 25 giugno 2008. 449 parole tolte, 16 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 26 MARZO 2001aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 107. Organi del servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello. Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
tolto: a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
tolto: b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio;
tolto: c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti;
tolto: d) formula proposte al Ministro;
tolto: e) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art11 · fonte del testo
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