Art. 2 — Composizione del servizio
All'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.";
- b)nel quarto comma:
- 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.";
- 2)al secondo periodo, dopo le parole: "n. 392," sono inserite le seguenti: "o da amministrazioni pubbliche,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", o in posizione equivalente,".
Testo vigente dal 16 ottobre 1998
