Art. 1 — Istituzione e compiti del servizio
All'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
- b)nel secondo comma:
- 1)all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
- 2)prima della lettera a), e' inserita la seguente: "0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento";
- 3)alla lettera a), le parole da: "dei direttori regionali" a: "di zona della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando";
- 4)la lettera d) e' soppressa;
- c)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".
Testo vigente dal 16 ottobre 1998
