Art. 4 — Trattamento economico del personale del servizio
All'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.";
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.";
- c)il sesto comma e' abrogato.
Testo vigente dal 16 ottobre 1998
