Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificata dal decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 9, riguardante l'istituzione ed i compiti del servizio, al primo comma, le parole: "servizio centrale consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "servizio consultivo";
- b)nell'articolo 10, concernente la composizione del servizio, al secondo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
- c)nell'articolo 11, riguardante gli organi del servizio:
- 1)al terzo comma, dopo le parole: "esperto appartenente alla stessa sezione" sono inserite le seguenti: "che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attivita' specifica";
- 2)al settimo comma, le parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse e, nel medesimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".
Testo vigente dal 29 ottobre 1999
