Art. 2 — Disposizioni di coordinamento
All'articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
- b)all'articolo 23-bis:
- 1)al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
- 2)al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
- c)all'articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». All'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»;
- b)al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». Alla legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
- b)all'articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
- c)all'articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
- d)all'articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
- e)all'articolo 20:
- 1)al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
- 2)al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari». All'articolo 116, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
- b)alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari». Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
- b)all'articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
- c)all'articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». Con successivo decreto legislativo si dispone in tema di fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo e' fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;». All'articolo 14, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al numero 1), dopo la parola: «amministrativi» sono aggiunte le seguenti e' aggiunta la seguente: «, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo». All'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: «i magistrati della Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,». All'articolo 4, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;». All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole: «di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile» sono aggiunte le seguenti: «, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509». All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.». All'articolo 1, comma 22-bis, sesto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le parole: «magistrati amministrativi, contabili e ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, contabili, ordinari e tributari». Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7, comma 1, le parole: «magistrati amministrativi, ordinari e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari»;
- b)all'articolo 10, comma 1, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;». All'articolo 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo le parole: «, entro il 31 gennaio 2023, individua» sono sostituite dalle seguenti: «individua annualmente», e dopo le parole «n. 183», sono inserite le seguenti: «, o magistrati tributari»;
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita' dell'ufficio di provenienza.». L'articolo 138 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «1. Presso ogni corte di giustizia tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 24 novembre 2024, n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la designazione del componente di cui al primo periodo avvengono, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria.».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
