Art. 52 — Abrogazioni
((A decorrere)) dal 1° luglio 2023 sono abrogati:
- a)la legge 14 giugno 1973, n. 366;
- b)la legge 23 marzo 1981, n. 91;
- c)l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- d)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163;
- d-bis)l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b)la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- c)l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d)l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse. 8 All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche».
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 17-11-2022 a seguito della soppressione della lettera c) dell'art. 16, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, che disponeva la modifica del comma 2-bis del presente articolo, ad opera della L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. medesimo.
Testo vigente dal 28 febbraio 2023
