Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal ((31 dicembre 2027)). Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di euro 15.000. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

  • a)all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;
  • b)la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;";
  • c)il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36."

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2021

2021oggi
  1. 25 febbraio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 28 dicembre 2024 — 25 febbraio 2025per un mese
  3. 31 luglio 2024 — 28 dicembre 2024per 5 mesi
  4. 1 giugno 2024 — 31 luglio 2024per 2 mesi
  5. 28 febbraio 2023 — 1 giugno 2024per un anno
  6. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  7. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  8. 25 luglio 2021 — 17 novembre 2022per un anno
  9. 22 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  10. 2 aprile 2021 — 22 maggio 2021per un mese
  11. 18 marzo 2021 — 2 aprile 2021testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2027. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art51 · fonte del testo

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