Art. 39 — Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

  • a)per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
  • 1)al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
  • 2)allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
  • b)per gli anni 2021 e 2022:
  • 1)alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
  • 2)al reclutamento e alla formazione delle atlete;
  • 3)alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
  • 4)alla promozione dello sport femminile;
  • 5)alla sostenibilita' economica della transizione al professionismo sportivo;
  • 6)all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle societa' e le associazioni degli allenatori. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Testo vigente dal 18 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art39 · fonte del testo

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