Art. 15 — Proroga di termini in materia di sport
All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2027))». All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, ((l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,)) puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.». 2-bis. ((Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' destinata ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno gia' deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonche' alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.)) ((All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".)) ((All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025")).
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
