Art. 22 — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura
[1]2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
[2]((e dei casalinghi))
Testo vigente dal 14 ottobre 2020
