I dati sono resi disponibili gratuitamente ((, fatta salva la possibilita' di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonche' per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). ((Il comma 1 non trova applicazione per:))

  • a)((le)) biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
  • b)((le)) pubbliche amministrazioni e ((gli)) organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
  • c)le imprese pubbliche. (( Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non puo' superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera b), e' definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato sui rispettivi siti istituzionali. )) (( Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), l'importo totale delle tariffe e' calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed e' determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. )) (( Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). Gli introiti delle tariffe di cui ai commi ((precedenti)) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ((ai commi 4 e 4-bis)). (( Il riutilizzo e' comunque gratuito:
  • a)per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);
  • b)per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. ))

Testo vigente dal 15 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2015 al 15 dicembre 2021. 387 parole tolte, 394 parole aggiunte in 6 capoversi.

I dati sono resi disponibili gratuitamente tolto: oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' limitato ai costi effettiviaggiunto: , fatta salva la possibilita' di recuperare i costi marginali sostenuti per la tolto: loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazionetolto: . L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale. Il principio di cui al aggiunto: dei documenti, nonche' per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200. Il comma 1 non tolto: si applica nei seguenti casi aggiunto: trova applicazione per:

a) tolto: alle aggiunto: le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;

b) tolto: alle aggiunto: le pubbliche amministrazioni e tolto: agli aggiunto: gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

c) tolto: ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Per i casi di cui al aggiunto: le imprese pubbliche. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), tolto: con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti aggiunto: richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non puo' superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, aggiunto: archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei dirittitolto: , maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente aggiunto: e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera b), e' definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato sui rispettivi siti istituzionali. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), aggiunto: l'importo totale delle tariffe e' calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed e' determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tolto: e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, tolto: da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono aggiunto: sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311tolto: , e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. tolto: L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di aggiunto: Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione tolto: e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competenteaggiunto: , diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi tolto: 4, 5 e 6 aggiunto: precedenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del … le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e tolto: 5 aggiunto: 4-bis. Il riutilizzo e' comunque gratuito:

aggiunto: a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);

aggiunto: b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art7 · fonte del testo

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