Art. 9-bis — Dati della ricerca
I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonche' della normativa in materia di diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprieta' industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attivita' di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilita', accessibilita', interoperabilita' e riutilizzabilita'.
Testo vigente dal 15 dicembre 2021
