Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)((pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;))
  • a-bis)((imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;))
  • b)((organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;))
  • b-bis)universita': qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;
  • c)documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto ((, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto)) nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
  • c-bis)formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
  • c-ter)formato aperto: il formato di cui all'articolo ((1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; ((c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;))
  • c-quinquies)((anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire piu' l'identificazione dell'interessato;
  • c-sexies)dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilita' o rapida obsolescenza;
  • c-septies)dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;
  • c-octies)serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo e' associato a importanti benefici per la societa', l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneita' per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;))
  • d)dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
  • e)((riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:
  • 1)pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di diritto pubblico, posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;
  • 2)imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;))
  • f)scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);
  • f-bis)((interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;))
  • g)dati personali: i dati definiti tali ((dall'articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679));
  • h)licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, ((ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo in formato digitale dei documenti));
  • i)titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'.
  • i-bis)((utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;
  • i-ter)terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.))

Testo vigente dal 15 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2015 al 15 dicembre 2021. 204 parole tolte, 548 parole aggiunte in 19 capoversi.

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni tolto: dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, aggiunto: di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' i loro consorzi o associazioni tolto: e gli altri enti pubblici non economici aggiunto: a qualsiasi fine istituiti;

tolto: b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici oaggiunto: a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

aggiunto: b) organismi di diritto pubblicotolto: , o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2aggiunto: : gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera tolto: b), aggiunto: d) del decreto legislativo tolto: 11 novembre 2003 aggiunto: 18 aprile 2016, n. tolto: 333 aggiunto: 50;

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supportoaggiunto: , cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo tolto: 68, comma 3, lettera a) aggiunto: 1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c-quater) tolto: standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilita' del software aggiunto: dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

aggiunto: c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire piu' l'identificazione dell'interessato;

aggiunto: c-sexies) dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilita' o rapida obsolescenza;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;

aggiunto: c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo e' associato a importanti benefici per la societa', l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneita' per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

e) riutilizzo: l'uso tolto: del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo aggiunto: da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:

aggiunto: 1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, tolto: da parte di persone fisiche o giuridiche, a aggiunto: per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di diritto pubblico, posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;

aggiunto: 2) imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o tolto: non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali aggiunto: per fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

aggiunto: f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;

g) dati personali: i dati definiti tali tolto: dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiunto: dall'articolo 4, numero 1, del regolamento UE 2016/679;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, tolto: redatto ove possibile aggiunto: ove possibile redatto in forma elettronica, aggiunto: compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo tolto: dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico aggiunto: in formato digitale dei documenti;

… o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'aggiunto: .

aggiunto: i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;

aggiunto: i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari