Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali». All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «informativo pubblico» sono aggiunte le seguenti: ", nonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici". All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo»;
- b)le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del numero sono soppresse.
Testo vigente dal 10 luglio 2015
