All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

  • a)il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
  • b)il Presidente della regione Veneto o un suo delegato;
  • c)il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;
  • d)componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. 2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacita' organizzative.». All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 e' abrogato. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.». All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 6 e' abrogato.

Testo vigente dal 14 gennaio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;1~art9 · fonte del testo

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