L'articolo 4 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' dell'Istituto. 3. La durata degli organi collegiali e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per non piu' di due volte e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. 4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Testo vigente dal 9 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33~art4 · fonte del testo

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