Art. 11 — Norme finali ed abrogazioni
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»; fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla predetta scadenza il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto. L'articolo 11 del decreto e' abrogato.
Testo vigente dal 9 febbraio 2004
