Art. 7 — Formazione del comandante della nave da pesca
L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
- a)la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
- b)la stabilita' della nave ed il mantenimento della stabilita' stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
- c)la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.
Testo vigente dal 27 agosto 1999
