I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilita' dei rifiuti, previsto dall'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta presso i punti di raccolta di cui al primo periodo non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, e' accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, di seguito denominato «DDT», attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi, e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ne' all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo. Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al comma 2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini della comunicazione annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di cui al comma 2. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle autorizzazioni concesse ai sensi della parte quarta, titolo I, capo IV, ovvero della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), 60, paragrafo 2, lettera a), e 61, paragrafo 1, del Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o a una convenzione con lo stesso.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art31 · fonte del testo

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