La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, e' assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie. La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art32 · fonte del testo

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