Art. 35 — Disposizioni transitorie e di coordinamento
Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi gia' esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 27 continuano a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. I sistemi individuali gia' esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilita' estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e' interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 31, comma 6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita' estesa del produttore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformita' alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea. All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,» sono soppresse.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
