Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art30 · fonte del testo