Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' ridenominato «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie» e, oltre ai compiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, svolge i seguenti compiti:

  • a)assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21;
  • b)garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilita' o meno del presente decreto;
  • c)favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
  • d)programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze. Gli oneri relativi all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attivita' ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo e alle attivita' dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attivita', nonche' i termini e le modalita' di versamento. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art24 · fonte del testo

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