Art. 11 — Effetti della concentrazione dei procedimenti
Quando e' raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilita'. Il procuratore generale presso la Corte di appello da' in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.
Testo vigente dal 7 marzo 2016
