La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformita' alla legge italiana. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le autorita' competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate:

  • a)per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
  • b)previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso puo' essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
  • c)per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
  • d)per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno costituito la squadra. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune puo' richiedere all'autorita' competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorita' degli altri Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

Testo vigente dal 10 marzo 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari