L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo e' effettuata con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione, nel rispetto delle previsioni statutarie, non possono essere di entita' inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse e' determinato al netto dei tributi speciali introitati nel medesimo esercizio. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, continuando a introitare, fino a tale data, i tributi di cui all'art. 2, comma 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, e' comandato per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, nel numero individuato nell'intesa di cui al comma 1. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere previste, anche per fasi temporanee successive, modalita' diverse di utilizzo del personale. Alla Regione sono date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.

Testo vigente dal 21 febbraio 2008

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;29~art3 · fonte del testo

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