L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo sono definite con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione non possono essere di entita' inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse e' determinato al netto dei tributi speciali introitati nel bilancio regionale. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio della Valle d'Aosta, e' comandato, per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, presso la Regione, alla quale sono, altresi', date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.
Testo vigente dal 4 settembre 2007
