Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalita' di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o piu' tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 28 giugno 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 192/2024

    Illegittimità dichiarata
    3 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia e Campania in riferimento agli artt. 1, 3, 116, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e dell’art. 5, comma 2, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali. Le questioni sollevate dalla Regione Puglia sull’intera legge sono inammissibili perché non è chiaro quale sia la norma impugnata e neanche quale sia il parametro. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 116 Cost. sono inammissibili in quanto assenti nella delibera della Giunta; analoga lacuna si riscontra per le questioni sollevate dalla Regione Campania in relazione all’art. 1 Cost. e al principio di ragionevolezza. La questione sollevata dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. è generica. Infine, la questione sollevata dalla Regione Campania con riferimento all’intera legge manca di motivazione, perché le censure sono argomentate solo con riferimento a singole disposizioni.

    Art. 1 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 116 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 3 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:2024-06-26;86~art5 · fonte del testo

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